COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2005 INFLITTA AL CALCIATORE KRUJA ARMANDO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPO DI FANO/VITTORITO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.32 DEL 30/12/03 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2005 INFLITTA AL CALCIATORE KRUJA ARMANDO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPO DI FANO/VITTORITO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.32 DEL 30/12/03 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la F.C.Vittorito ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. nei confronti del Kruja perché in seguito ad una decisione dell'arbitro, protestava colpendolo con un calcio ad una gamba.
Ha dedotto l'appellante che il gesto, peraltro involontario, non sarebbe stato compiuto dal Kruja ma da altro calciatore, Mangiacavallo Vincenzo, di cui allegava una dichiarazione di responsabilità in tal senso.
L'arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di non aver potuto identificare con esattezza l'autore del gesto in quanto era girato di schiena e di aver addebitato il comportamento al Kruja in quanto gli era più vicino degli altri. Ha, peraltro, precisato che il calcio non era stato violento e non aveva procurato particolari conseguenze.
Osserva la Commissione che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara, appare verosimile che l'autore del gesto possa essere stato il calciatore Mangiacavallo Vincenzo con la conseguenza che deve essere revocata la squalifica inflitta al calciatore Kruja Armando e devono essere rimessi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Mangiacavallo
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di revocare la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore KRUJIA Armando con C.U. n.32 del 30/12/03 e di rimettere gli atti al G.S. presso il C.R.A. per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Mangiacavallo Vincenzo. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo
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