COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLE SOCIETA’ A.S. RIPA TEATINA E S.S LAURETUM CALCIO 1952 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE, IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 20/12/03 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES. (C.U. N° 32 DEL 30/12/03 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLE SOCIETA’ A.S. RIPA TEATINA E S.S LAURETUM CALCIO 1952 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE, IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 20/12/03 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES. (C.U. N° 32 DEL 30/12/03 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto rispettivamente in data 5.1.2004 e 9.1.2004 entrambe le società in epigrafe specificate hanno impugnato il citato provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva deliberato: - di infliggere alle Soc. Lauretum e Ripa Teatina la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato Lauretum – Ripa Teatina 0-3 e 3-0; - di infliggere alle Soc. Lauretum e Ripa Teatina l’ammenda di € 155,00 ciascuna; - di inibire il dirigente Giurastante Giuseppe (Ripa Teatina) fino al 29.2.2004; - di inibire il dirigente Lucani Zopito (Lauretum) fino al 31.3.2004; di squalificare i sotto elencati calciatori per le gare a fianco indicate: - Di Camillo Giacomo, Luciani Fabio (Lauretum) per 4 gare; - Salvatore Fabio, Librone Giovanni, Vettori Davide (Ripa Teatina) per 4 gare; di inibire il dirigente Patriarca Sergio (Ripa Teatina) fino al 29.2.2004. Tale provvedimento si rendeva necessario ad avviso del Giudice di prime cure poiché dal referto arbitrale si evincevano i seguenti fatti e circostanze: - al 39° del 2° tempo l'arbitro, mentre si accingeva ad ammonire un calciatore del Ripa Teatina, sentiva gridare alle sue spalle e notava che il dirigente Luciani Zopito (Lauretum) stava spingendo violentemente l'allenatore Giurastante Giuseppe (Ripa Teatina). A seguito di tale episodio intervenivano intorno ai due citati dirigenti quasi tutti i calciatori in distinta di entrambe le società, che hanno cominciato ad insultarsi, spingersi, scalciarsi e prendersi a pugni. Nella rissa l'arbitro notava tra i più esagitati i calciatori Di Camillo Giacomo (Lauretum), Luciani Fabio (Lauretum), Salvatore Fabio (Ripa Teatina), Librone Giovanni (Ripa Teatina), Vettori Davide (Ripa Teatina), Patriarca Sergio (dirigente del Ripa Teatina), Giurastante Giuseppe(allenatore del Ripa Teatina); - l'arbitro non riusciva a riportare la calma, in quanto nessuno gli dava ascolto e veniva anche spintonato alle spalle, non riuscendo, pero' ad individuare il colpevole; - dopo circa due minuti, persistendo l'incontrollabile situazione, l'arbitro emetteva il triplice fischio di chiusura, rientrando negli spogliatoi, allorquando il risultato era sul punteggio di 2-2; - dopo circa 1 minuto, notando che il disordine stava diminuendo, l'arbitro riusciva a far rientrare piano piano tutti nei rispettivi spogliatoi; - il direttore di gara poteva allontanarsi dall'impianto dopo circa 40 minuti dopo la fine della partita, senza ulteriori situazioni degne di riferimento. Con il proprio appello la Società Ripa Teatina chiedeva di annullare o ridurre le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo poiché l’arbitro, in sede di referto, non avrebbe rappresentato quanto realmente accaduto sul terreno di gioco ma, addirittura, avrebbe scientemente dichiarato il falso. La Società S.S. Lauretum, invece, chiedeva: - la ripetizione della gara poiché sarebbe stata esagerata la sospensione della stessa a 6 minuti dalla fine dal momento che i primi 84 minuti si erano svolti in maniera corretta e pacifica; - la cancellazione dell’ammenda di € 155,00 poiché non sarebbero stati commessi atti di gravità nei confronti del direttore di gara né nei confronti della squadra ospite; - la riduzione delle squalifiche ai due calciatori Di Camillo e Lucani, perché coinvolti come tutti gli altri giocatori in campo in una baraonda che, però, non ha determinato danni fisici ad alcuno; - la riduzione della sanzione inflitta al dirigente Lucani Zopito il quale avrebbe difeso, soltanto verbalmente, un proprio calciatore vittima di un fallo di gioco. Preliminarmente, la Commissione Disciplinare, dispone la riunione degli appelli stante la loro evidente connessione. Nel merito questa Commissione osserva che entrambi gli appelli sono infondati e non meritano accoglimento onde tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono ritenersi congrue ed essere, pertanto, confermate. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, confermato gli originari riferimenti con riguardo sia alla gravità dei fatti accaduti (che non hanno permesso di riprendere il regolare svolgimento della partita), sia alla identificazione delle persone che hanno dato luogo alla rissa in campo. Per questi motivi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare gli appelli proposti dalle Società Ripa Teatina e Lauretum disponendo incamerarsi le tasse versate.
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