COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLAIZZI GAETANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 15/4/04) IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 BAZZANO / CALCIO ATELETA DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 30/12/03. COM. PROV.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE COLAIZZI GAETANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 15/4/04) IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 BAZZANO / CALCIO ATELETA DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 30/12/03. COM. PROV.AQ)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Colaizzi Gaetano, tesserato con la società Calcio Ateleta, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. poiché "espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento assumeva atteggiamento minaccioso tentando di spintonare il direttore di gara, non riuscendo nell'intento solo grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra, reiterando ingiurie e minacce mentre abbandonava il terreno di giuoco", chiedendone la revoca o, in subordine la riduzione.
Ha dedotto l'appellante di non aver adottato, né tentato di adottare nella circostanza, comportamenti offensivi o violenti nei confronti dell'arbitro, contestando pertanto illimitatamente i fatti a lui descritti nel rapporto arbitrale.
L'arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Colaizzi, alla notifica del provvedimento gli si avvicinava con atteggiamenti minacciosi, senza tuttavia colpirlo perché bloccato da alcuni suoi compagni di squadra. Lo stesso Colaizzi ha, poi, inteso ribadire le reiterate ingiurie ed offese mentre abbandonava il terreno di giuoco.
Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il calciatore Colaizzi Gaetano ha tenuto un comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti dell'arbitro. Giova, inoltre, sottolineare come il calciatore Colaizzi fosse anche il capitano della squadra. Anche in ragione di tanto la sanzione inflitta appare congrua e motivata
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l'appello disponendo addebitarsi la tassa versata.
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