COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. VAL DI FORO MIGLIANICO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CANOSA SANNITA / VAL DI FORO MIGLIANICO DISPUTATA IL 11/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SIMONETTI GIANNI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. VAL DI FORO MIGLIANICO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA CANOSA SANNITA / VAL DI FORO MIGLIANICO DISPUTATA IL 11/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SIMONETTI GIANNI. Con reclamo ritualmente proposto, la A.S. Val di Foro Miglianico ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa’ Canosa Sannita per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Simonetti Gianni che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato come allenatore con la Societa’ .Guardiagrele Calcio. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento Risulta dagli atti in possesso del C. R. che il calciatore Simonetti Gianni è regolarmente tesserato con la Societa’ Pol. Canosa Sannita dal 3/01/04 con la conseguenza che aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, essendo infondata la dedotta circostanza di un diverso tesseramento con altra società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it