COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE SALUTARI MASSIMO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO AL 30/04/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PITINUM ABRUZZO MEDICI / A.S. CAMPO DI FANO CALCIO DISPUTATA IL 11/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA ( C.U. N. 35 DEL 15/01/2004 COM.REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE SALUTARI MASSIMO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO AL 30/04/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PITINUM ABRUZZO MEDICI / A.S. CAMPO DI FANO CALCIO DISPUTATA IL 11/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA ( C.U. N. 35 DEL 15/01/2004 COM.REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Salutari Massimo, tesserato con la Societa’ Pitinum Abruzzo Medici, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo , per aver colpito l’arbitro della gara con una spinta dopo averlo ingiuriato, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che si era limitato a protestare senza spingere l’arbitro.
L’arbitro della gara sentito a chiarimenti, ha precisato di aver ricevuto una spinta dal calciatore che protestava a seguito della convalida di una rete in favore della squadra avversaria.
Osserva la Commissione che l’appello e’ fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Salutari Massimo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il gesto compiuto non puo’ ritenersi un atto di violenza, ma una semplice protesta.
Per questi motivi , la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salutari Massimo fino al 31/03/2004, disponendo la restituzione della tassa versata.
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