COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/2/2004 ROCCASPINALVETI – VIRTUS CUPELLO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Prima categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 8/2/2004 ROCCASPINALVETI - VIRTUS CUPELLO
Il Giudice Sportivo
- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: al 15°del 2° tem
po venivano espulsi i calciatori Croce Gianluca (Roccaspinalveti) e
Franceschini Fausto (Virtus Cupello), il primo per avere offeso il se
condo e questi per avere tentato di colpire l'avversario rincorrendolo ;
- mentre la gara era sul risultato di 1(una) rete a 0 (zero) a favore
della Societa' Virtus Cupello, l'arbitro era costretto a sospenderla in
quanto il predetto calciatore Franceschini si trovava a terra dolorante
per avere ricevuto in precedenza un pugno ad un occhio da un calciatore
della Societa' Roccaspinalveti, non identificato in quanto il direttore
di gara era intento a seguire un'azione di gioco in altra parte del campo
e perche' a seguito di tale episodio entravano sul terreno di gioco tesserati
di entrambe le squadre che davano luogo ad episodi rissosi. Malgrado il suo
adoperarsi l'arbitro non riusciva a riportare la calma e perdurando la
caotica situazione adottava la decisione sopra citata;
- a seguito della sospensione della gara si portava incontro all'ar
bitro l'allenatore Buda Michele (Roccaspinalveti) il quale non condivi
dendo la decisione arbitrale iniziava a protestare spintonandolo,venen
do fermato da tesserati della sua squadra;
- perdurando la caotica situazione lo stesso direttore di gara richie
deva la presenza negli spogliatoi di un Carabiniere che si trovava in
tribuna, a scopo cautelativo;
- considerato che la responsabilità di quanto accaduto è da ricondursi a
carico dei tesserati delle squadre in gara;
- Visti gli art. 64 NOIF e 12 Segg. C.G.S.
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le
Società con il punteggio di 0 a 3 ;
b) di comminare a carico della Societa' Roccaspinalveti l'ammenda di Euro
300,00;
c) di comminare a carico della Societa' Virtus Cupello l'ammenda di Euro
300,00;
d) di inibire l'allenatore Buda Michele (Roccaspinalveti) fino al 31/05/04;
e) di squalificare il calciatore Franceschini Fausto (Virtus Cupello)per 2 gare;
f) di squalificare il calciatore Croce Gianluca (Roccaspinalveti) per 3 gare;