COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 25/ 1/2004 ANTROSANO – VILLA S.SEBASTIANO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 25/ 1/2004 ANTROSANO - VILLA S.SEBASTIANO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Societa' Pol. Antrosano avverso l'esito
della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede che sia inflit
ta alla Societa' Villa S. Sebastiano la punizione sportiva della perdi
ta della gara in quanto allorche' veniva allontanato l'assistente del
l'arbitro, sostituito con un calciatore che sedeva in panchina;
la Societa' Villa S. Sebastiano aveva effettuato la sostituzione di
tre giocatori;
- rilevato che l'interpretazione data dalla Societa' reclamante alle
norme regolanti il caso, non e' supportata da alcuna norma;
- ritenuto che la sostituzione dell'assistente dell'arbitro non ha nul
la a che vedere con quella dei calciatori, essendo funzione ben diver
sa da quella svolta da quest'ultimo, tra l'altro, nel caso in esame,
l'assistente espulso era un dirigente e non anche un calciatore;
DELIBERA
1) di respingere il reclamo confermando il risultato in campo:
Antrosano 0 / Villa S. Sebastiano 0
2) di addebitare la tassa reclamo.