COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. PIZZOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL MASSAG. IOANNUCCI SILVANO FINO AL 15/6/04, AMMENDA DI EURO 259,00) IN RELAZIONE ALLA GARA TIRINO BUSSI / PIZZOLI DISPUTATA IL 6/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.33 DEL 8/1/04. COM REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' G.S. PIZZOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL MASSAG. IOANNUCCI SILVANO FINO AL 15/6/04, AMMENDA DI EURO 259,00) IN RELAZIONE ALLA GARA TIRINO BUSSI / PIZZOLI DISPUTATA IL 6/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.33 DEL 8/1/04. COM REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Società G.S.Pizzoli Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il massaggiatore Ioannucci spintonato l'arbitro e per aver alcuni sostenitori ingiuriato lo stesso colpendolo con degli sputi ad una gamba, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l'appellante che i fatti addebitati non sarebbero stati della gravità descritta L'arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali i singoli fatti sarebbero accaduti. Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non merita accoglimento. Le sanzioni inflitte devono ritenersi congrue ed adeguate in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il massaggiatore ha tenuto un comportamento gravemente scorretto così come i tifosi che, tra l'altro, si trovavano in campo avverso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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