COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE PACIOTTI BRUNO PER TRE GARE, NONCHE’ AMMENDA DI EURO 155,00 ) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / ANTROSANO DISPUTATA IL 1/2/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 42 DEL 5/2/2004 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE PACIOTTI BRUNO PER TRE GARE, NONCHE’ AMMENDA DI EURO 155,00 ) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / ANTROSANO DISPUTATA IL 1/2/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 42 DEL 5/2/2004 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ Antrosano ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo per aver il calciatore Paciotti Bruno colpito, per reazione, con un pugno alla testa un avversario, provocando cosi’ una rissa fra i tesserati delle squadre in gara, che determinava la sospensione della gara per dodici minuti, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che il proprio calciatore Paciotti Bruno non avrebbe preso parte alla rissa, né tantomeno causato la stessa, ma si sarebbe limitato a spintonare compagni di squadra ed avversari che si trovavano attorno ad un calciatore che, finito a terra , accusava malessere. Ha dedotto infine che propri tesserati cercavano di riportare la calma sul terreno di gioco alfine di far riprendere la gara; nel frattempo pretendeva dall’arbitro che si prestassero le cure necessarie al calciatore finito a terra. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che alcuni giocatori della Societa’ Antrosano presero parte attiva alla rissa che si veniva a determinare anche a causa della reazione avuta dal Paciotti Bruno ad un fallo commesso da un avversario su un proprio compagno di squadra. Il direttore di gara, infine, specifica inequivocabilmente di aver notato il Paciotti Bruno colpire con un pugno in testa un avversario; fatto questo che contribuiva a determinare la rissa sul terreno di gioco. Osserva la Commisssione Disciplinare che l’appello e’ infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore e’ congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce di chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Paciotti Bruno ha tenuto un comportamento scorretto e violento nei confronti di un avversario. Appare infine congrua anche la sanzione dell’ammenda in quanto la gara veniva sospesa anche in ragione della rissa determinatasi a causa ed in conseguenza del comportamento violento tenuto da alcuni tesserati della Societa’ Antrosano. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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