COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. URSUS PESCARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA URSUS PESCARA / COSMOS PESCARA 78 DISPUTATA IL 24/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. URSUS PESCARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA URSUS PESCARA / COSMOS PESCARA 78 DISPUTATA IL 24/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE) Con reclamo ritualmente proposto la Polisportiva Ursus Pescara ha chiesto infliggersi alla Societa’ Cosmos Pescara 78 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 – 1 , per aver quest’ultima Societa’ utilizzato il calciatore Sorce Fedele che non aveva titolo a prendervi parte perchè squalificato. La Societa’ controinteressata non ha fatto pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commssione Disciplinare che il reclamo e’ fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Sorce Fedele, utilizzato dalla Societa’ Cosmos Pescara 78 nella gara oggetto di reclamo, era stato squalificato per una gara con provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 15/1/2004. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute perchè nella giornata disputata il 18/1/2004 il calciatore non aveva scontato la squalifica, tanto che veniva accolto da questa Commissione il reclamo della Societa’ A.S. Vespucci. Con la conseguenza che alla Societa’ Cosmos Pescara 78 deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 ,comma quinto, C.G.S. . Alla sanzione come sopra comminata consegue l’ammenda di Euro 150,00 in danno della Societa’ Cosmos Pescara 78 per responsabilita’ oggettiva , oltre alla squalifica per due gare al calciatore Sorce Fedele. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Societa’ Cosmos Pescara 78 la sanzione della perdita della gara Ursus Pescara/ Cosmos Pescara 78 con il punteggio di 2 – 0, nonche’ l’ammenda di Euro 150,00; di squalificare per due gare il calciatore Sorce Fedele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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