COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO U. S. BALSORANO AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 30/9/04 INFLITTE AI CALCIATORI FANTAUZZI MASSIMO, FANTAUZZI DAVID E TUZI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA BALSORANO / VENERE DISPUTATA L’11/1/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C. U. N.21 DEL 15/1/04 DEL COM. PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO U. S. BALSORANO AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 30/9/04 INFLITTE AI CALCIATORI FANTAUZZI MASSIMO, FANTAUZZI DAVID E TUZI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA BALSORANO / VENERE DISPUTATA L’11/1/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C. U. N.21 DEL 15/1/04 DEL COM. PROV. AQ) La U.S. Balsorano ha impugnato i provvedimenti disciplinari in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo per aver i tesserati al termine della gara, protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro spintonandolo violentemente contro la porta dello spogliatoio. Ha dedotto l’appellante la totale estraneità dei calciatori ai fatti addebitati ed ha chiesto pertanto la revoca delle sanzioni, istanze ribadite in sede di comparizione personale. Osserva la Commissione che l’appello non può essere accolto. L’arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto , ha confermato di aver individuato senza ombra di dubbio i tesserati coinvolti, anche perché personalmente da lui conosciuti. Nessun credito, pertanto può assumere la versione dei fatti fornita dalla società poiché in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali che costituiscono fonte di prova privilegiata per espressa disposizione regolamentare. L’entità delle sanzioni, inoltre, appare congrua ed adeguata alle infrazioni addebitate ai calciatori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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