COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA SARNESE/BISACCESE DEL 2.11.2003 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA SARNESE/BISACCESE DEL 2.11.2003 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, pervenuto nei termini, rileva che lo stesso è meritevole di accoglimento. Invero, dagli atti in possesso di questa Commissione, risulta che il calciatore Pappacena Raffaele (nato l’8.5.1982), tesserato per la società Sarnese, fu espulso nella gara del Campionato di Attività Mista 2002/2003 Sarnese/S.Antonio Abate del 30.3.2003 e squalificato per due gare, come dal C.U. n. 80 del 3.4.2003,. Nessuna delle due giornate di squalifica fu scontata nella stagione sportiva 2002/2003: invero, nell’ultima gara del predetto Campionato (7.4.2003) la società Sarnese risultò rinunciataria e sanzionata con l’art. 53 N.O.I.F., come dal C.U. n. 82 del 10.4.2003. In ragione di tale rinuncia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 17, comma 5, C.G.S., il nominato calciatore non scontò la relativa giornata di squalifica. Nella corrente stagione sportiva il calciatore Pappacena Raffaele (nato, si ripete, l’8.5.1982) non rientrava nei limiti di età previsti per la partecipazione al Campionato di Attività Mista: per l’esattezza, come dal C.U. n. 1 dell’1.7.2003, pag. 26, del C.R. Campania (prescrizione ripubblicata sul C.U. n. 21 del 29.9.2003, pag. 364), era ed è consentita, per la corrente stagione sportiva, la partecipazione a gare (come “fuori quota”, nel numero massimo di quattro) dei calciatori nati dall’1.1.1983 in poi. Di conseguenza, egli non avrebbe in alcun modo potuto scontare il residuo della sanzione a suo carico nel Campionato di Attività Mista 2003/2004. Ove mai si accedesse alla tesi che, alla data della gara, doveva ritenersi vigente la circolare della L.N.D., n. 4 del 3.9.1993, ripubblicata anche in allegato al C.U. n.1 dell’1.7.2003 del C.R. Campania, con riferimento ai calciatori “fuori quota” del campionato Juniores / di Attività Mista (che, sulla base della cennata circolare, scontano gli eventuali residui di sanzioni dell’anno sportivo precedente nella prima squadra, anche se della stessa società, per l’anno sportivo successivo), la posizione del calciatore in questione, in ordine alla gara di cui al reclamo, era irregolare. Nel frattempo, è intervenuto il parere della Corte Federale, in ordine all’esecuzione delle sanzioni. La relativa pronuncia è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio u.s. della F.I.G.C., integralmente riportata in allegato al C.U. n. 55 del 19 febbraio 2004 del C.R. Campania. In attesa di tale pronuncia, questa C.D. aveva soprasseduto alla decisione del reclamo. Ebbene, alla luce della richiamata pronuncia, il calciatore nella posizione soggettiva del Pappacena Raffaele, “nel caso di insussistenza di gare omogenee” (a quelle del Campionato di Attività Mista), è vincolato a scontare la sanzione residua “in qualunque tipo di gara disputata dalla società di appartenenza”. Ne deriva che, anche sulla base della pronuncia della Corte federale (che, in ogni caso, ad avviso di questo Commissione Disciplinare, assorbe, per quanto compatibile, ed annulla per il resto la citata circolare n. 4 della L.N.D.), egli era comunque in posizione irregolare nella gara di cui al reclamo. Va rilevato, peraltro, che il calciatore in argomento è stato inserito nella distinta della società Sarnese in ordine alle gare di Promozione delle prime due giornate (del 21.9.03 e del 28.9.2003): per questo motivo, come da costante giurisprudenza della C.A.F., egli non ha scontato nessuna delle due giornate di squalifica in occasione delle gare medesime. Va sottolineato, ancora, che egli ha preso parte alle gare disputate, in successione, il 5.10.2003, 12.10.2003, 19.10.2003 e 26.10.2003, per lo stesso Campionato di Promozione. Accertato tutto ciò, alla data della gara oggetto del reclamo – alla quale ha partecipato – il calciatore Pappacena Raffaele era in posizione irregolare. Va, altresì, precisato che infondate sono risultate le motivazioni, addotte a propria difesa dalla società Sarnese, nonché un suo maldestro tentativo di alterazione della documentazione di riferimento. In particolare, la società Sarnese ha sostenuto che il calciatore espulso nella gara di Attività Mista Sarnese/S.Antonio Abate del 30.3.2003 fosse un omonimo, nato il 25.4.1984. Sul punto, l’arbitro della predetta gara del 30.3.2003, in sede di audizione, ha escluso la possibilità di confusione, o di errore di persona, ed ha confermato, senza ombra di dubbio, che il calciatore espulso nella gara era stato Pappacena Raffaele, nato il 18.5.1982, inserito in distinta con il n. 00 (doppio zero). Alla luce di quanto innanzi esposto, a norma di quanto prescritto dall’art. 12, comma 5, lettera a, C.G.S. in ossequio al principio della perpetuatio sanzionatoria, questa Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Sarnese la punizione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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