COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 29/2/2004 COLLECORVINO – 96 PENNE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
GARA DEL 29/2/2004 COLLECORVINO - 96 PENNE
Il Giudice Sportivo
- visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto dal quale
si rileva che:
- al 46° del 2°tempo veniva espulso il calciatore Di Matteo Roberto
(Collecorvino) per doppia ammonizione;
- al 48° del 2°tempo, mentre la gara era sul risultato di 3(tre) ad 1
(uno) a favore della Societa' Collecorvino, il calciatore Panico Cris
tian (Penne 96) dopo aver subito un fallo si scagliava con violenza
contro il calciatore Traversa Vincenzo ed ambedue si colpivano con pug
ni e calci. In conseguenza di cio' si verificava una rissa in campo
con la partecipazione dei tesserati delle due squadre in gara,compresi
quelli in panchina, rissa che si protraeva per piu' di cinque minuti;
dopo essersi adoperato invano per riportare la calma e nonostante
l'intervento dei Capitani delle squadre, il direttore di gara non riu
scendo a ripristinare la situazione, decretava la definitiva sospensio
ne dell'incontro;
- nella circostanza di cui sopra l'allenatore De Martinis Ottavio (Col
lecorvino) veniva notato dall'arbitro mentre prendeva per la maglia un
calciatore della Societa' Penne 96 e lo scaraventava per terra colpen
dolo con schiaffi sulla nuca e sulla schiena, venendo fermato poi, da
alcuni suoi calciatori;
- considerato che la responsabilita' dei fatti come sopradescritti e'
da ricondurre a carico dei tesserati di entrambe le squadre in gara;
- visti gli artt.64 N.O.I.F e 12 e Segg. C.G.S.;
DELIBERA
- di infliggere ad entrambe le Societa' in gara la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ciascuna e di com
minare ad ognuna di esse l'ammenda di Euro 200,00;
- di inibire l'allenatore De Martinis Ottavio (Collecorvino) fino al
30/04/2004;
- di inibire i dirigenti accompagnatori Sig. Palmarini Giuliano (Colle
corvino) e Barrucci Giuseppe (Penne 96) fino al 31/03/2004;
- di infliggere la squalifica per 3 (tre) gare ciascuna a carico dei
calciatori Panico Cristian (96 Penne) e Traversa Vincenzo (Collecorvino);
- di infliggere la squalifica per 1 (una )gara al calciatore Di Matteo
Roberto (Collecorvino).