COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PAGANICA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA G.S. PAGANICA – MONTICCHIO ’88 DISPUTATA IL 14.02.2004 PER IL CAMPIONATO AMATORI COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI NANNI LUCIO E MARCOCCI GIULIANO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PAGANICA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA G.S. PAGANICA – MONTICCHIO ’88 DISPUTATA IL 14.02.2004 PER IL CAMPIONATO AMATORI COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI NANNI LUCIO E MARCOCCI GIULIANO. Con reclamo ritualmente proposto la Società G.S. Paganica ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Monticchio ’88 per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Nanni Lucio e Marcocci Giuliano che non avevano titolo a parteciparvi poiché squalificati. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che realmente i detti calciatori non avevano titolo a prendere parte alla gara quanto al calciatore Nanni Lucio, poiché squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (4^ infrazione) con C.U. n° 25 del 12.2.2004, Comitato Provinciale L’Aquila; quanto al calciatore Marcocci Giuliano poiché, squalificato per due gare con C.U. n° 23 del 29.1.2004, avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica proprio nella gara del 14.2.2004, posto che tutte le gare relative alla quarta giornata di ritorno in calendario il 31.01.2004 erano state rinviate a data da destinarsi per impraticabilità di campo con C.U. n° 24 del 5.2.2004 e che quindi la prima gara utile per scontare la squalifica era da considerarsi quella del 7.2.2004 ai sensi dell’art. 17 C.G.S.. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere alla società Monticchio ’88 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: G.S. PAGANICA – MONTICCHIO ’88 = 3 – 0, nonché l’ammenda di € 52,00; di infliggere ai calciatori Nanni Lucio e Marcocci Giuliano due giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it