COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. CONA TERAMO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S,. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI PIETRO BERNARDO FINO AL 31/12/04, DI DONATANTONIO LUIGI FINO AL 31/10/04, FLAMMINJ GIANLUCA FINO AL 31/10/04 E DAIDONE MARIO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.C. CONA TERAMO/VARANO DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.46 DEL 19/2/04)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. CONA TERAMO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S,. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI PIETRO BERNARDO FINO AL 31/12/04, DI DONATANTONIO LUIGI FINO AL 31/10/04, FLAMMINJ GIANLUCA FINO AL 31/10/04 E DAIDONE MARIO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.C. CONA TERAMO/VARANO DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.46 DEL 19/2/04)
Con appello ritualmente proposto la S.C. Cona Teramo ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. per aver i calciatori commesso i fatti a cisacuno addebitati e sanzionati, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore Di Pietro Bernardo ha solamente reclamato a voce alta a quella che gli sembrava fosse una ingiustizia nei suoi confronti dopo aver subito un brutto fallo senza aggredirlo fisicamente; il calciatore Di Donatantonio Luigi ha effettivaòente reclamato in modo eccessivo all’espulsione di un suo compagno di squadra, ma non ha toccato con violenza l’arbitro; il calciatore Flamminj Gianluca capitano della squadra, nell’ccasione della sua espulsione ha reclamato per un calcio di rigore non concesso e visto che l’arbitro non lo ascoltava lo ha fermato con una mano per parlarci: il calciatore Daidne Mario ha reclamato pacatamente per un rigore non concesso, senza alzare la voce e poggiando la sua mano sulla spalla dell’arbitro per farsi ascoltare.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto confermato gli originari riferimenti precisando , tra l’altro di aver avuto l’impressione che il sig.Daidone Mario voleva, nel suo protestare, avere la certezza di essere ascoltato e di ottenere una risposta.
Osserva la Commissione che l’appello può essere accolto solo parzialmente
Le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Di Pietro Bernardo, Di Donatantonio Luigi, Flamminj Gianluca, anche alla luce del supplemento arbitrale devono ritenersi congrue ed adeguate mentre la sanzione inflitta al calciatore Daidone Mario, può essere ridotta al 30/4/04, in quanto alla luce dei chiarimenti forniti nel supplemento del direttore di gara, si evince la volontà del Daidone di essere ascoltato dall’arbitro senza assumere un atteggiamento particolarmente irriguardoso nei confronti dello stesso.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di confermare le squalifiche ai calciatori Di Pietro Bernardo, Di Donatantonio Luigi e Flamminj Gianluca, e di ridurre la squalifica al calciatore Daidone Mario al 30/4/04.
Dispone altresì la restituzione della tassa versata .
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