COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTEGIDIESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI DOMENICO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 9/2/04 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N.44 DEL 12/2/04)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTEGIDIESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI DOMENICO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 9/2/04 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N.44 DEL 12/2/04) Con appello ritualmente proposto la società Santegidiese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Domenico Pierluigi calciato in segno di protesta il pallone verso l’arbitro della gara colpendolo al basso ventre, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Di Domenico Piergluigi ha sbattuto il pallone con le mani a terra sulla segnalazione di una rimessa laterale contraria, colpendo involontariamente di rimbalzo alla coscia il direttore di gara L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che in segno di protesta, a gioco fermo, il Di Domenico ha calciato intenzionalmente il pallone colpendolo all’inguine senza causargli forte dolore. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Di Domenico Pierluigui ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro in quanto risulta dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento che il gesto del Di Domenico è stato intenzionale per cui la squalifica è congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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