COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 8/2/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 44 DEL 12/2/04 COM .REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 8/2/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 44 DEL 12/2/04 COM .REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto, la A.S.Virtus Cupello ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti durante la gara in oggetto che avevano indotto l’arbitro a sospenderla, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che alcuna responsabilità poteva essere ascritta in ordine alla decretata sospensione della gara in quanto gli incidenti erano stati causati esclusivamente dalla Roccaspinalveti mentre il proprio calciatore, coinvolto in alcuni episodi di intolleranza con altro calciatore, era stato allontanato dal luogo degli incidenti e fatto rientrare negli spogliatoi. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver sospeso la gara per non essere riuscito a far allontanare dal terreno di giuoco i due calciatori espulsi (n.9 della Cupello, Franceschini, e n.56 della Roccaspinalveti, Croce) e per non essere riuscito a riportare la calma tra tutti i calciatori. Osserva la Commissione che la decisione del G.S. non può essere condivisa quanto alla sanzione della perdita della gara in danno di entrambe le società e ciò soprattutto in considerazione di quanto precisato dal direttore di gara. Questi, infatti, prima di decretare la sospensione della gara in modo definitivo, avrebbe dovuto convocare i rispettivi capitani e v.capitani e, solo dopo aver ottenuto un rifiuto di allontanamento dei calciatori espulsi, avrebbe potuto sospenderla. Né va dimenticato che era presente sugli spalti un agente della Forza pubblica cui l’arbitro avrebbe potuto chiedere un utile intervento per l’allontanamento dei suddetti calciatori. La decisione, quindi, adottata dal direttore di gara appare quanto meno frettolosa e non sufficientemente motivata con la conseguenza che deve essere disposta la ripetizione della gara stessa. La stessa sanzione dell’ammenda deve essere ridotta in quanto non può ritenersi che le due società abbiano concorso in pari misura al verificarsi degli incidenti visto che il calciatore del Cupello era stato aggredito dal calciatore avversario Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara e di ridurre l’ammenda inflitta alla A.S. Virtus Cupello ad Euro 150,00. Dispone inoltre restituirsi la tassa versata.
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