COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 23/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. P. REAL TRECIMINIERE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL TRECIMINIERE – REAL SCERNE DISPUTATA IL 6.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE B, DELLA PROVINCIA DI TERAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ORAZIO TINO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 23/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. P. REAL TRECIMINIERE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL TRECIMINIERE – REAL SCERNE DISPUTATA IL 6.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE B, DELLA PROVINCIA DI TERAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ORAZIO TINO. Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale con raccomandata a. r. del 12.3.2004, la Società A. P. Real Treciminiere ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Real Scerne per aver quest’ultima utilizzato nella gara stessa il calciatore D’Orazio Tino il quale non aveva titolo a parteciparvi in quanto espulso nel corso della gara Alto Tortoreto / Real Scerne disputata il 21.2.2004 (anche se non sanzionato dal Giudice Sportivo in quanto nel relativo referto di gara non risultava tra i calciatori espulsi essendo stato erroneamente indicato tra quelli ammoniti) e regolarmente utilizzato nelle gare successive senza scontare la squalifica. In data 18.3.2004, la società controinteressata faceva pervenire proprie controdeduzioni (peraltro non inviate per conoscenza alla reclamante) mentre la stessa società reclamante faceva pervenire, in data 19.3.2004, memoria aggiuntiva con la quale osservava che il reclamo era stato inoltrato entro il termine di gg. 7 dalla disputa della gara come da art. 42, n° 3, C.G.S., non essendo venuta a conoscenza del contenuto della norma di cui al C.U. n° 44 del 12.2.2004 della F.I.G.C. – L.N.D., che recepiva il C.U. n° 117/A della F.I.G.C., in materia di abbreviazione dei termini. Osserva la Commissione che il reclamo è stato tardivamente proposto e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con la conseguenza che non può essere esaminato nel merito. Il C.U. n° 44 del 12.2.2004 della L.N.D., che ha pubblicato il contenuto del C.U. n° 117/A del 20.01.2004 della F.I.G.C. (norma che si presume conosciuta da tutti i tesserati ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 11, C.G.S.), ha disposto l’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 della L.N.D. e delle gare di Play – Off e Play – Out 2003 – 2004 prevedendo, per il caso di posizione irregolare, che il relativo reclamo sia proposto entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, trasmettersi copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F. ai sensi della normativa sopra richiamata.
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