COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO/FOLGORE TEANO DEL 20.10.03 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO/FOLGORE TEANO DEL 20.10.03 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Nocelleto, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’Ufficio Tesseramento, rileva che il calciatore Sauchella Roberto è stato ceduto in prestito dalla società Acli Pietramelara alla società Folgore Teano con decorrenza 20.09.2003. La nuova società di appartenenza ha partecipato con la prima squadra al campionato di Terza Categoria del Comitato Provinciale di Caserta, per il quale la prima giornata era fissata al 2.11.2003. Poiché il calciatore colpito da squalifica che sia trasferito a nuova società deve scontare la infrazione nella nuova società di appartenenza nella prima gara ufficiale della prima squadra, non deve ritenersi irregolare la partecipazione dello stesso alle gare disputate precedentemente all’inizio del campionato e con compagine di Attività Mista. Pertanto non è irregolare la partecipazione alla gara del 20.10.2003, in gara di Attività Mista, del calciatore Sauchella Roberto. P.Q.M DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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