COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. MOIANO – GARA RIN.MOIANO/REAL BUCCIANO DEL 1.11.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. MOIANO – GARA RIN.MOIANO/REAL BUCCIANO DEL 1.11.03 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, pervenuto nei termini, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dagli atti in possesso di questa Commissione, risulta che il calciatore Maccariello Francesco, nelle gare del 6.4.2003, da tesserato per la società Club Amici di Luzzano, veniva squalificato per sette gare, come dal C.U. n. 82 del 10.4.2003. Il nominato calciatore, nella stagione sportiva 2002/2003, non prendeva parte alle gare del 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio e 18 maggio ed 1.6.2003, mentre prendeva parte alla gara del 25.5.2003. In data 10 luglio 2003 veniva svincolato per decadenza del vincolo; il 31.10.2003 veniva tesserato per la società Real Bucciano ed inserito nella distinta dei partecipanti alla gara del 1° novembre (prima giornata di gare del Campionato di riferimento) contro la Rin. Moiano. Poiché il Meccariello nella gara in oggetto era stato inserito in elenco con il n. 18, ma non aveva partecipato alla gara, neppure per una frazione di essa, pur non avendo egli scontato (in ragione dell’inserimento in distinta di gara) le due ultime giornate di squalifica residuate a suo carico, non può essere applicata a carico della società di appartenenza, per il caso in esame, la sanzione della perdita della gara, a norma di quanto prescritto dall’art. 12, punto 5, comma c) del C.G.S.. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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