COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE ARCANGELO – GARA SIANO/S.MICHELE A. DEL 22.12.03 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE ARCANGELO – GARA SIANO/S.MICHELE A. DEL 22.12.03 – ATT. MISTA La C.D., preso atto del ricorso presentato dalla società S. Michele A., letto il referto di gara ed il supplemento allegato, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dal referto redatto dall’arbitro, fonte privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio la responsabilità della società reclamante in ordine alla volontà di non disputare il secondo tempo, a seguito della convalida di una rete a favore della società avversaria. Inequivocabile è, inoltre, la responsabilità dei tesserati della società S. Michele Arcangelo: Luciano Gennaro, il quale ingiuriava e minacciava il direttore di gara; Bisogno Vincenzo, il quale, impugnando la bandierina, tentava di aggredire l’arbitro; infine, del capitano Zambiano Marco, il quale dichiarava all’arbitro la volontà della squadra di non continuare la gara, ritenendolo incompetente alla direzione della stessa. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono da ritenere congrue e proporzionate all’entità degli avvenimenti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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