COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 50 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERRANA – GARA PONTE CALCIO / ACERRANA DEL 15.1.04 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 50 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERRANA – GARA PONTE CALCIO / ACERRANA DEL 15.1.04 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Acerrana avverso le sanzioni comminate dal G.S., che a giudizio della reclamante appaiono non commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi; nonché contraddittori nelle motivazioni. Invero, dalla lettura del referto di gara e dalla relazione del C.C., fonte privilegiata di prova, si rileva inequivocabilmente la responsabilità dei sostenitori della società Acerrana i quali, durante la gara, lanciavano in campo fumogeni e piccole pietre che non colpivano; inoltre, gli stessi attingevano con sputi i calciatori locali. Reiteravano questo comportamento anche a fine gara; anzi, al rientro lanciavano nello spazio antistante gli spogliatoi, pietre, fumogeni e mazze di legno che non colpivano. Inoltre, negli stressi spogliatoi, persona non identificata, appartenente alla società Acerrana, tentava di aggredire un calciatore della società Ponte, il quale riusciva a sfuggire all’aggressione; inoltre, un tesserato, non identificato, lanciava una bottiglia piena di acqua, che colpiva il C.C. all’altezza dell’occhio sx. procurandogli forte dolore. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo alla società Acerrana, alla luce di quanto evidenziato, risulta essere congrua e commisurata alla portata degli accadimenti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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