COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA GARA SAVIANO – SCAFATESE CALCIO DELL’1/2/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA GARA SAVIANO – SCAFATESE CALCIO DELL’1/2/04 Il G.S., letto il referto arbitrale, il rapporto degli Assistenti nonché quello del C.C. e dell’O.T., rileva che: sin dal primo minuto del 1° t., l’A.A., dopo aver segnalato una posizione di fuorigioco di un attaccante della Scafatese Calcio, veniva attinto dai sostenitori della stessa con sputi ripetutamente. Dal 20° minuto del 1° t. i detti sostenitori lanciavano, sempre all’indirizzo dello stesso A.A., vari oggetti, di cui due pietre lo colpivano e ciò si verificava sino alla fine del tempo, con lancio di bastoni, bottiglie, ecc. ecc. Nel secondo tempo, i sostenitori della Scafatese riprendevano a bersagliare con oggetti di ogni genere il detto A.A. che veniva una prima volta sottratto ad un tentativo di aggressione dallo stesso arbitro che lo invitava a posizionarsi verso il centro del campo e, successivamente, costretto ad invertire la zona di competenza con l’altro A.A. Ripreso il gioco, dopo una momentanea sospensione dovuta sempre alle intemperanze dei sostenitori della Scafatese, al 28° del s.t., in occasione del gol del pareggio segnato dalla Scafatese, la tifoseria della stessa riprendeva a lanciare nuovamente oggetti all’indirizzo del nuovo A.A., che veniva tra l’altro colpito con un’asta da un tifoso nel frattempo entrato in campo, procurandogli dolore ad una mano. In tale ultima circostanza, veniva colpito ad uno stinco da un bullone anche l’arbitro, il quale, constatata la grave situazione di pericolo per la sua e le incolumità degli AA. AA. e, soprattutto, la impossibilità a proseguire la gara essendo venuto meno le condizioni, decretava la sospensione anzitempo della stessa, riparando negli spogliatoi con i suoi collaboratori nel mentre altri sostenitori ospiti invadevano il campo. La terna riusciva dopo circa un’ora a lasciare incolume lo stadio grazie anche all’intervento delle FF.OO. Considerato che tale responsabilità per quanto accaduto deve essere addebitato alla società Scafatese, visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di comminare alla società Scafatese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica del campo per una giornata (a porte chiuse) e con decorrenza immediata, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli.
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