COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA GARA COMPRENSORIO GELBISON CILENTO – AGROPOLI DEL 26/1/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA GARA COMPRENSORIO GELBISON CILENTO – AGROPOLI DEL 26/1/04 Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 50, sentito l’arbitro opportunamente convocato per rendere i necessari chiarimenti in ordine all’accertamento dei fatti di cui al referto arbitrale, rileva che al 30° del s.t. a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla società Agropoli, l’allenatore della società Comprensorio Gelbison Cilento, Cefola Giuseppe, aggrediva il direttore di gara, stringendoli le mani al collo fino a quasi fargli mancare il respiro e desistendo solo per l’intervento provvido dei calciatori. Subito dopo, il calciatore Pappalardo Luigi, della società Comprensorio Gelbison Cilento, sferrava un pugno al volto di un avversario e, di conseguenza, si scatenava in campo una rissa tra i calciatori di entrambe le società mentre sugli spalti una cinquantina di tifosi locali si spostavano dalla parte superiore a quella sottostante, ove si trovavano i tifosi ospiti, scatenando un’ulteriore rissa in costanza della quale venivano danneggiate alcune auto, tra le quali quella dell’arbitro, il quale, constatate le insussistenze delle condizioni per riprendere il gioco, decretava la sospensione definitiva della gara, riparando negli spogliatoi scortato dai C.C.. Visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società; di comminare alla società Comprensorio Gelbison Cilento la sanzione sportiva della squalifica del campo per tre giornate con diffida di esclusione dal Campionato nonché l’ammenda di € 400.00 e l’obbligo di risarcimento danni riportati dalla vettura dell’arbitro nella giusta metà dell’importo che sarà quantificato dal C.R.C.; di comminare alla società Agropoli l’ammenda di € 200.00 e l’obbligo di risarcimento danni riportati dalla vettura dell’arbitro nella giusta metà dell’importo che sarà quantificato dal C.R.C.. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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