COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB N.CARDITO – GARA C.N.CARDITO/GE.PI PARADISO DEL 27.12.03 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB N.CARDITO – GARA C.N.CARDITO/GE.PI PARADISO DEL 27.12.03 – C/5 SERIE C1 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società Club Napoli Cardito, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dagli atti allegati al referto di gara, si rileva che la richiesta avanzata alla forze pubblica, fatta ad inizio annata calcistica, era riferita alla disputa della gara in località Cardito. La gara oggetto del reclamo era da disputarsi, invece, in località Castellammare di Stabia, designato come campo neutro, per cui la società Club Napoli Cardito aveva l’obbligo di fare richiesta di servizio d’ordine pubblico alla competente autorità locale. Ininfluente è stato richiedere, al momento, l’intervento di una pattuglia, la quale d’altronde non poteva assicurare la propria presenza per tutta la durata della gara. Rientrava, infine, nel potere decisionale dell’arbitro il non dare inizio alla gara. Pertanto, risulta che la società Club Napoli Cardito non si sia attenuta a quanto disposto dall’art. 12, comma 1. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermare la decisione del G.S. ed addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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