COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASANOVA – GARA CASANOVA/S.TAMMARO DEL 18.01.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASANOVA – GARA CASANOVA/S.TAMMARO DEL 18.01.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società casanova, visti gli atti del fascicolo d’ufficio, sentito personalmente il delegato della società, osserva che le argomentazioni rappresentate a supporto del reclamo risultano esclusivamente fondate sulle dichiarazioni, degli stessi dirigenti senz’altro riferimento probatorio. In opposizione xxxxxxx il referto arbitrale con il rapporto aggiuntivo che, deve costituire per la C.D. fonte probatoria privilegiata anche nelle circostanze in cui il provvedimento grave di prosecuzione della gara per mera formalità, appare assunto per sensazione emozionale del d.d.g. senza obiettivo riscontro dei fatti. P.Q.M. la C.D. confermati i provvedimenti già assunti con la deliberazione del 2.2.2004 nei confronti dei singoli tesserati; DELIBERA di rigettare il reclamo disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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