COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAUPISI – GARA PAUPISI/YOUNG BOYS DUGENTA DEL 30.11.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAUPISI – GARA PAUPISI/YOUNG BOYS DUGENTA DEL 30.11.03 – 3^ CAT. Letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentiti personalmente il direttore di gara e il legale rappresentante della società ricorrente, la C.D. osserva: il comportamento del tesserato merita grave deplorazione, perché compiuto da persona matura (quarantenne) ed investita della qualifica e del grado di capitano della squadra, elementi che avrebbero dovuto indurlo a maggiore correttezza. Il tentativo della società di indurre in dubbio l’organo di giustizia sportiva è stato superato dalla certezza dell’arbitro e, comunque, non avrebbe potuto produrre utile effetto, trattandosi, nella fattispecie, del capitano della squadra, referente anche nel caso di dubbio sulla identità dell’autore. La fattiva collaborazione prestata dai dirigenti riduce la responsabilità oggettiva della società nei termini, già sufficientemente congrui, determinati dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la decisione del Giudice Sportivo; dispone l’addebito della tassa, non versata, a carico della società reclamante.
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