COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA AZ.AG.MENDUTI/OLEVANESE DEL 30.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA AZ.AG.MENDUTI/OLEVANESE DEL 30.11.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero, alla data della gara di cui in epigrafe, il calciatore Garofano Sante, n.18.12.87, tesserato regolarmente per la società Az.Agr.Menduti dal 30.10.2002, risulta non in regola con l’autorizzazione ex art.34; infatti, con C.U. n. 57 del 16.1.2003, veniva concessa la predetta autorizzazione con validità fino al 4.11.2003, data antecedente alla disputa della gara di cui in epigrafe, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R., in data 18.2.2004. Pertanto, essendo emersa la posizione irregolare del calciatore, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Az.Ag.Menduti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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