COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA AGROPOLI BRAD / PADULA DEL 7/2/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA AGROPOLI BRAD / PADULA DEL 7/2/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Padula abbia fatto partecipare un calciatore diverso rispetto al calciatore Gimmelli Giuseppe, regolarmente inserito in distinta. Esperiti gli opportuni accertamenti è emerso che l’arbitro dopo aver regolarmente identificato i calciatori del Padula prima della gara tra cui il su indicato calciatore. Durante l’intervallo, su richiesta del dirigente dell’Agropoli Brad ed in compagnia dello stesso effettuava nuovamente il riconoscimento del calciatore Gimmelli Giuseppe. Rilevato che era riconosciuto nuovamente l’arbitro proseguiva regolarmente la gara. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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