COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO S.CIPRIANO – GARA SPARANISE/AGRO S.CIPRIANO DEL 30.11.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO S.CIPRIANO – GARA SPARANISE/AGRO S.CIPRIANO DEL 30.11.03 – 1^ CAT. La C.D., vista la delibera della C.A.F. (art. 33, comma 5, C.G.S.), con rinvio degli atti a questa C.D., per un nuovo esame nel merito, relativo al ricorso della società Agro San Cipriano; sentito personalmente il rappresentante della società reclamante, rileva che, dalla lettura del referto arbitrale, unica prova privilegiata, risulta che il calciatore Cavaliere Pasquale ha colpito con uno schiaffo l’assistente di parte appartenente alla medesima società Agro San Cipriano. Pur tuttavia a questa C.D. appare, da un esame attento del referto arbitrale, soprattutto alla luce delle puntuali precisazioni del dirigente audito, che il gesto del calciatore Cavaliere Pasquale sia sì deplorevole ed antisportivo e che esso sia da ritenersi grave e meritevole di sanzione, ma che possa ritenersi equa e congrua la squalifica del calciatore fino a tutto il 10.03.2004. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Cavaliere Pasquale fino al 10.3.2004; nulla per la tassa, non versata.
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