COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO DONNE – GARA BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.04 – FEMMINILE C5

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO DONNE – GARA BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.04 – FEMMINILE C5 La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Benevento Donne per la gara in epigrafe, avente per oggetto il tesseramento delle calciatrici De Rosa Valentina, n. 2.3.88, e Regna Emanuela Francesca, n. 4.10.88, utilizzati dalla società Capualandia, rileva che lo stesso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 18.2.2004, risulta che le predette calciatrici sono prive delle relative autorizzazioni, previste, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., per le calciatrici della categoria “giovani” (che, al 1° gennaio dell’anno solare in cui inizia la stagione sportiva di riferimento, non abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età). Considerato che tale irregolarità comporta la sanzione sportiva della perdita della gara, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a); P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Capualandia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per la tassa non versata.
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