COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.CLUB TRAMONTI – GARA S.C.TRAMONTI/VIRTUS GRIFONI DELL’ 8.11.03 – 1^ CAT. ECLAMO PRO PONTECAGNANO – GARA VIRTUS GRIFONI/PRO PONTECAGNANO DEL 30.11.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4/3/2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.CLUB TRAMONTI – GARA S.C.TRAMONTI/VIRTUS GRIFONI DELL’ 8.11.03 – 1^ CAT. ECLAMO PRO PONTECAGNANO – GARA VIRTUS GRIFONI/PRO PONTECAGNANO DEL 30.11.03 – 1^ CAT. La C.D., letti i reclami delle società S.C. Tramonti e Pro Pontecagnano, riuniti per connessione, relativi alle gare S.C. Tramonti/Virus Grifoni dell’8.11.03 e Virtus Grifoni/Bertoni del 30.11.03 ed aventi per oggetto la posizione irregolare del calciatore Romano Carmine, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero il calciatore, nella stagione sportiva 2002/2003, era tesserato per la società Rin. Campagna Verde, partecipante al campionato di Promozione e, nel corso della gara Calpazio/Rin.Campagna Verde, veniva espulso e sanzionato dal G.S. con sei giornate di squalifica, come dal C.U. n. 92 dell’8.5.03. Da accertamenti effettuati presso il locale Ufficio Tesseramento, risulta che il calciatore è restato tesserato per la predetta società fino alla data del 31.10.2003. Durante l’arco di tempo che va dal 21.9.2003 (inizio del campionato di Promozione) al 31.10.2003 (data di trasferimento alla società Virtus Grifoni), il predetto calciatore non ha preso parte a nessuna delle sei gare disputate dalla società di appartenenza in quel periodo. La posizione del Romano, pertanto, è da ritenersi regolare sia nella gara dell’8.11.03 che nella successiva del 30.11.03. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto delle società S.C. Tramonti e Pontecagnano Calcio
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