COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CIRC.ACLI PIETRAMELARA RECLAMO N.C. CAMIGLIANO GARA C.A.PIETRAMELARA/N.C.CAMIGLIANO DEL 22.2.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CIRC.ACLI PIETRAMELARA RECLAMO N.C. CAMIGLIANO GARA C.A.PIETRAMELARA/N.C.CAMIGLIANO DEL 22.2.04 – 2^ CAT. La C.D., letti i reclami e visti gli atti ufficiali, rileva che il referto dell’arbitro è molto dettagliato nella ricostruzione dei gravi fatti, accaduti a partire dal 13’ del s.t. e sostanziatisi in una grande rissa, che ha coinvolto calciatori e dirigenti delle due squadre partecipanti alla gara. In particolare, nel referto sono specificamente indicati i ruoli rivestiti dai giocatori Bonafiglia (che veniva inizialmente alle mani con un avversario), Guadagno ed Izzo (che partecipavano attivamente alla rissa) del Circ. Acli Pietramelara, nonché dei calciatori Caputo Pellegrino e Serino, del Camigliano (dimostratisi particolarmente facinorosi). Alla stregua delle dette risultanze, non contraddette dalle società reclamanti con adeguati argomenti, appaiono giustificati e congrui i provvedimenti sanzionatori adottati dal G.S., che vanno pertanto confermati, ad eccezione di un solo punto. Il reclamo della società Camigliano risulta infatti fondato esclusivamente laddove la società lamenta l’incongruità dell’inibizione irrogata a Gioia Giuseppe, presente in campo in qualità di massaggiatore. Invero, è stato evidente frutto di un errore materiale l’indicazione del nome di battesimo dello squalificato, in Giuseppe anziché Maurizio. Difatti, Gioia Maurizio è la persona che, rivestendo anche la qualifica di massaggiatore della società Camigliano, ha preso parte attiva alla rissa. Pertanto, soltanto con riferimento a tale ultimo aspetto il provvedimento del G.S. va modificato, dovendosi correggere il nome di Gioia Giuseppe in quello di Gioia Maurizio; P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Circ. Acli Pietramelara; di accogliere parzialmente il reclamo della società Casigliano, nella parte relativa alla posizione di Gioia Giuseppe, per cui tale nominativo, indicato alla pag. 1675 del C.U. n. 57 del 26.2.2004, andrà corretto in quello di Gioia Maurizio; l’addebito della tassa, non versata, a carico della sola società Circ. Acli Pietramelara, mentre nulla va disposto nei confronti della società Camigliano, stante l’accoglimento parziale del reclamo.
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