COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPOFIUME – GARA GIUNGANO/CAPOFIUME DEL 18.01.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CAPOFIUME – GARA GIUNGANO/CAPOFIUME DEL 18.01.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo prodotto dalla società Capofiume ed avente per oggetto la decisione assunta dal G.S. con C.U. n. 49 del 22.1.04, ne rileva l’inammissibilità. Invero, a norma dell’art. 42, comma 5, i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione del C.U., con il quale è stata resa nota la decisione che s’intende impugnare, mentre, nel caso di specie, il ricorso è stato spedito in data 12.02.04, ovvero al ventunesimo giorno successivo, rispetto alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale (22 gennaio 2004). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.