COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING NOLA – GARA SPORTING NOLA/NUOVA OTTAVIANO DEL 21.12.03 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING NOLA – GARA SPORTING NOLA/NUOVA OTTAVIANO DEL 21.12.03 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali e letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, seppure il calciatore Caldarelli Ferdinando risultava squalificato per una gara sul C.U. n. 20, lo stesso veniva sì inserito dalla società Nuova Ottaviano in distinta, ma quale calciatore di riserva. Poiché egli non prendeva parte alla gara, come risulta dal referto arbitrale e preso atto che la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta solo in ragione della partecipazione effettiva di un calciatore in posizione irregolare; P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.