COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA G.G.BANZANO/S.MICHELE SOLOFRA DEL 2.11.03 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 61 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.G.BANZANO – GARA G.G.BANZANO/S.MICHELE SOLOFRA DEL 2.11.03 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società G.G. Banzano per la gara di cui in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Troisi Vincenzo, n. 23.09.77, utilizzato dalla società S. Michele Solofra nella gara di cui al reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il Troisi, sul C.U. n. 53 del C.P. Avellino del 22.05.03, risulta essere stato sanzionato dal G.S. con due giornate di squalifica (provvedimento riferito all’ultima giornata di Campionato dell’anno sportivo 2002/2003). Il predetto calciatore prendeva parte alla gara in esame, della prima giornata di campionato del successivo anno sportivo 2003/2004, senza aver, pertanto, scontato alcuna giornata di squalifica, come da nota n. 569 del C.P. Avellino del 17.02.04. Poiché la posizione irregolare di un calciatore comporta, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), la sanzione sportiva della perdita della gara; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto della società G.G. Banzano e di sanzionare la società San Michele di Solofra con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
nulla per la tassa, non versata.