COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Prima Categoria GARA AVELLA – FALCHI ROSSI DEL 6/3/2004

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Prima Categoria GARA AVELLA – FALCHI ROSSI DEL 6/3/2004 Il G.S., letto il referto arbitrale relativo e sentito l’arbitro per chiarimenti, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 61, preliminarmente rileva la presenza di un vigile urbano quale esponente delle Forze dell’Ordine. Rileva altresì che, al 32° del 2° tempo, in seguito alla concessione di un calcio di rigore assegnato alla società Falchi Rossi, il n. 14 della società Avella, sig. D’Avanzo Giovanni Luigi, insultava il d.d.g., lo spintonava e gli portava le mani al collo, dopo di che l’arbitro lo espelleva, a questo punto veniva accerchiato da quasi tutti i calciatori della società Avella tra questi anche i componenti della panchina che con fare minaccioso impedivano, di fatto, all’arbitro di riprendere la gara, pertanto il d.d.g. nonostante i continui inviti rivolti al capitano della società Avella per ristabilire l’ordine, non riuscendoci e soprattutto al fine di tutelare la propria incolumità decideva di sospendere definitivamente la gara P.Q.M. letto l’art. 12 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Avella la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati si rinvia alla camicia di gara.
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