COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PERDIFUMO – GARA VIBOVILLA/PERDIFUMO DEL 28.12.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PERDIFUMO – GARA VIBOVILLA/PERDIFUMO DEL 28.12.03 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Perdifumo, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, sentiti personalmente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante, osserva: il referto del direttore di gara evidenzia sia un’accertata altezza della porta di mt. 2,40, al disotto cioè di due centimetri all’altezza minima consentita (mt. 2,44, meno due centimetri di tolleranza), sia l’effettivo impegno della società ospitante per l’eliminazione del difetto. La circostanza è stata confermata nella seduta del giorno 8.3.2004 dall’arbitro, che ha pure ribadito che la decisione di non disputare la gara è stata determinata dalla sua esclusiva volontà, determinata esclusivamente dall’oscurità sopraggiunta e non dall’altezza della porta. Poiché il motivo assunto a base della decisione ha natura assolutamente obiettiva, sicuramente non dipendente da capacità umana, con ciò integrando le motivazioni di forza maggiore contemplati dall’art. 55 NOIF la C.D. DELIBERA di rigettare il reclamo e di disporre la rifissazione della gara e l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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