COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLVICA – GARA S.PAOLO BELSITO/POLVICA DEL 7.02.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLVICA – GARA S.PAOLO BELSITO/POLVICA DEL 7.02.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Pelvica, visti gli atti ufficiali ed, in particolare, il referto arbitrale, con la relazione integrativa, in assenza del legale rappresentante della società reclamante, in quanto il presidente Pascarella Sabatino, essendo inibito, non ha facoltà di delegare altro dirigente ad espletare funzioni a lui precluse, rileva: la vicenda verificatasi nel corso della gara ha indiscutibilmente creato turbamento, anche comprensibile, in tutti i presenti e, verosimilmente, in misura maggiore nei compagni di squadra del calciatore colpito da malessere. Sta di fatto che il tempo trascorso, oltre 25 minuti dall’accaduto, ha permesso che i calciatori della squadra del San Paolo Belsito potessero recuperare compostezza e capacità agonistica, tanto da dichiarare piena disponibilità alla ripresa. I tesserati della società Polvica, invece, hanno deciso di non accettare l’invito dell’arbitro e di rinunziare unilateralmente e deliberatamente alla conclusione della gara, peraltro prossima (40’ del s.t.). La sottrazione all’obbligo, non condivisa dalla squadra avversaria e dal direttore di gara, espone la società alla sanzione prevista dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, con la conferma della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Polvica e l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.