COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO D’ALIFE PISCINOLA – GARA D’ALIFE PISCINOLA/GRANAROLO DEL 8.02.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO D’ALIFE PISCINOLA – GARA D’ALIFE PISCINOLA/GRANAROLO DEL 8.02.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto della società D’Alife Piscinola per la gara di cui in epigrafe, avente per oggetto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cipolletta Giuseppe, fino all’8.02.2009, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero il reclamo presentato dalla società D’Alife Piscinola è privo della firma del Presidente, o di persona che sia stata eventualmente delegata con comunicazione inviata al Comitato Regionale. Pertanto, essendo mancato un requisito essenziale per la validità dello stesso .P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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