COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA INTERNAPOLI C./LACCO AMENO DEL 25.01.04 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA INTERNAPOLI C./LACCO AMENO DEL 25.01.04 – ATT. MISTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Internapoli Camaldoli avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sul C.U. n. 50 del 29.01.2004 (ammenda di €115/00 ed obbligo di risarcimento dei danni), rileva che lo stesso è infondato. Invero, la società Internapoli Camaldoli sostiene che il campo, sul quale si è svolta la gara, non è di sua proprietà e pertanto l’obbligo per la custodia degli impianti durante le gare è demandata a persone appartenenti alla proprietà. La tesi assunta dalla reclamante è destituita di fondamento. Infatti a carico della società, secondo la vigente normativa, sussiste l’obbligo della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. Inoltre, le società devono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che ne possa ledere l’autorità ed il prestigio; devono, infine, assicurare la loro tutela prima, durante e dopo la gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo confermando la decisione assunta dal Giudice Sportiva e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.