COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CITTÀ DI ATELLA – GARA REAL ORTESE/CITTÀ DI ATELLA DEL 30.11.03 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CITTÀ DI ATELLA – GARA REAL ORTESE/CITTÀ DI ATELLA DEL 30.11.03 – ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Atella, viste le controdeduzioni della società Real Ortese, sentito l’arbitro a chiarimenti e visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. La reclamante si duole che tre calciatori (Orsini Giancarlo, Lettera Emanuele e Misso Giovanni della società Real Ortese) alla gara del 30.11.2003 non avevano titolo a partecipare. Da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, come dalla sua nota in data 18.02.04, risulta che il calciatore Orsini Giancarlo, nato il 24.08.1986, è tesserato per la società Real Ortese dal 31.10.2003; il Misso Giovanni, nato il 10.10.1982 e non già il 10.10.1983 (come risulta dalla distinta dei calciatori) è tesserato dal 10.01.2003, ed il calciatore Lettera Emanuele, nato il 12.12.1987, è tesserato dal 4.10.2003. Egli ha sì partecipato alla gara, come da dichiarazione rilasciata dall’arbitro in sede di audizione, ma non aveva necessità di preventiva autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., in quanto detta autorizzazione non è prevista per i calciatori delle squadre riserve (qual è, per l’appunto, la società Real Ortese), partecipanti al Campionato Regionale di Attività Mista. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo nel merito; di comminare alla società Real Ortese l’ammenda di €8/00 per errata compilazione della distinta; nulla per la tassa, non versata.