COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO GRICIGNANO CALCIO – GARA E. ZUPO / GRICIGNANO C. DEL 17/3/2004
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004
- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO GRICIGNANO CALCIO – GARA E. ZUPO / GRICIGNANO C. DEL 17/3/2004
Il G.S. esaminato il referto arbitrale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Gricignano Calcio, rileva che la società E. Zupo ha violato la normativa pubblicata sul C.U. n. 1 pagg. 11-13 dell’1/7/03 che fa obbligo alle società d’impiegare fin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno due calciatori nati dall’1/1/85 in poi. Invero, al 40° del 2° tempo la società E. Zupo sostituiva il calciatore n. 7, Squillante Enzo (classe 85), con il calciatore n. 14, De Iorio Massimiliano (classe 80), per cui in campo restava un solo calciatore nato dall’1/1/85 in poi P.T.M. in applicazione dell’art. 12 ed in accoglimento del reclamo
DELIBERA
di infliggere alla società E. Zupo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli, si rimanda alla camicia di gara.