COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA / N. SANGIOVANNESE DEL 3/3/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA / N. SANGIOVANNESE DEL 3/3/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e ritualmente proposto rileva che lo stesso, nel merito, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che alla gara abbia preso parte un calciatore che non era stato identificato dall’arbitro prima della gara. Letti gli atti ufficiali di gara si evince che l’arbitro pur avendo inibito un calciatore a non partecipare alla gara de qua poiché sprovvisto di documento di riconoscimento, lo stesso entrava sul terreno di gioco e partecipava alla gara senza alcuna autorizzazione. Per tali motivi; DELIBERA in accoglimento del reclamo infligge alla società Nuova Sangiovannese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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