COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA SANGIORGESE/INTERCAMPANIA DEL 28.2.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA SANGIORGESE/INTERCAMPANIA DEL 28.2.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Intercampania relativa alle squalifiche inflitte dal G.S. (C.U. n. 59 del 4.3.04), al calciatore Manco Raffaele fino al 15.6.2004 e Longobardi Angelo per tre gare, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte privilegiata di prova, risulta senza ombra di dubbio che il comportamento posto in essere dei calciatori Manco Raffaele e Longobardi Angelo non può trovare giustificazioni, né tantomeno si può considerare non veritiero il rapporto redatto dall’arbitro. Inoltre, le decisioni assunte dal G.S. sono da ritenersi congrue e proporzionate alla portata degli eventi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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