COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/OLD RANCH DEL 18.1.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/OLD RANCH DEL 18.1.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Avles Lustra, avente per oggetto la posizione dei calciatori Cammarosano Angelo, n. 6.2.1982, De Martino Giovanni, n. 29.10.1978, e De Martino Giuseppe. n. 30.9.1974, appartenenti alla società Old Ranch, rileva che lo stesso è fondato. Invero il calciatore Cammarosano Angelo, nella stagione calcistica 2002/2003, era tesserato per la società Gelbison e nel corso della gara del 18.5.2003 (ultima di campionato) Laurino/Gelbison di Terza Categoria veniva espulso e squalificato dal G.S. per due giornate (cfr. C.U. n. 30 del C.P. Salerno). Nella stagione sportiva 2003/2004 il predetto, a decorrere dal 18.9.03, veniva tesserato per la società Old Ranch partecipante al campionato di Seconda Categoria. Non veniva impiegato nella prima gara di campionato (19.10.2003), ma prendeva parte alla successiva. Lo stesso, inoltre, nella gara del 9.11.2003, veniva espulso e sanzionato con sette giornate di squalifica dal G.S. (cfr. C.U. n. 34 del 13.11.03); non partecipava alle gare del 16.11; 23.11; 30.11; 14.12; 21.12 e 4.1.2004, ma partecipava alle gare del 7.12, 11.12 e 18.11. In definitiva, su un totale di nove giornate di squalifica, ne ha scontato sette. Per quanto attiene poi alla posizione dei calciatori De Martino Giovanni e Di Martino Giuseppe, entrambi tesserati anche per la stagione 2002/2003 per la società Old Ranch, il primo nel corso della gara dell’11.5.2003 veniva espulso e sanzionato dal G.S. con due giornate di squalifica (C.U. n. 29 del 15.3.03), mentre il Di Martino Giuseppe, avendo raggiunto la quarta ammonizione nel corso della gara del 25.5.2003 (recupero della gara del 18.5.03), veniva sanzionato con una giornata di squalifica (C.U. n. 31 del 29.5.2003). Il De Martino Giovanni, nella gara del 25.5.2003 (citato recupero della gara del 18.5.2003), non prendeva parte alla stessa, scontando quindi una giornata di squalifica. Nel successivo campionato 2003/2004, sempre tesserato per la società Old Ranch, prendeva parte a tutte le gare della Old Ranch fino alla data del 9.11.2003, nel corso della quale veniva espulso e sanzionato dal G.S. con sette giornate di squalifica (C.U. n. 34 del 13.1.03). Egli non prendeva parte alle successive gare fino al 4.1.2004. Pertanto, alla luce delle comunicazioni pervenute dagli uffici competenti, risulta che alla data dell’11.1.2004 il calciatore Cammarosano doveva ancora scontare due giornate di squalifica, il De Martino Giovanni e De Martino Giuseppe ancora una gara ed erano, quindi, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), di sanzionare la società Old Ranch con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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