COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO ANGRI GARA CASALVELINO – ANGRI DEL 21/3/04
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004
- pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO ANGRI GARA CASALVELINO – ANGRI DEL 21/3/04
Il G.S., letto il reclamo preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società si duole che l’arbitro non abbia consegnato la distinta della società avversaria né prima della gara né durante l’intervallo, ma solo a fine gara e dopo 35’ dal termine della stessa. Orbene, dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che l’arbitro prima dell’inizio della gara ha comunicato al capitano della società Angri l’intenzione di consegnargli la distinta della società Casalvelino e lo stesso rifiutava la consegna in quel momento, rispondendo che la stessa poteva essere consegnata anche a fine gara. Non essendovi motivi di reclamo. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.