COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB CAIVANO – GARA GIUGLIANO/CLUB CAIVANO DEL 6.3.04 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB CAIVANO – GARA GIUGLIANO/CLUB CAIVANO DEL 6.3.04 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo presentato a firma di persona delegata dal Presidente inibito, visti gli atti del fascicolo di ufficio, il referto arbitrale e il supplemento allegato, osserva: i fatti verificatisi in occasione della gara del 6.3.04 e puntualmente repertati dal direttore di gara appaiono di assoluta gravità e di particolare allarme, ancor più deprecabili perché da addebitarsi a responsabilità oggettiva e diretta di dirigenti e tesserati appartenenti alla società ospitata. La società reclamante, dopo essersi resa responsabile di un comportamento riprovevole e gravemente antisportivo, ha riconosciuto l’addebito e tentato di volgere a proprio vantaggio il solo gesto di fattivo intervento compiuto da un dirigente, peraltro, non ha prodotto alcun utile risultato. Pur apprezzando, dunque, il comportamento di un singolo, la C.D. non può esimersi dal giudicare l’evento, prodromo di grave rischio, commesso in violazione di tutti i principi informatori della giustizia sportiva. Ritenendo assolutamente equa e congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, non commisurabile in alcuna misura in modo diverso, anche perché la vicenda in esame non presenta alcun elemento di analogia con le fattispecie riferite; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare in ogni sua parte la decisione del G.S.; di disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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