COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BA.TE.CA CLUB – GARA BATECA CLUB/NEW CAPUA DEL 10.01.04 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 69 del 08 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BA.TE.CA CLUB – GARA BATECA CLUB/NEW CAPUA DEL 10.01.04 – C/5 SERIE C2 La C.D., letto il reclamo, visti gli atti del fascicolo d’ufficio, in assenza del legale rappresentante della società reclamante, ancorché ritualmente convocato, rileva che l’episodio, verificatosi nel corso della gara in epigrafe, riveste connotati di rilevante gravità per l’ordine sociale, in considerazione delle particolari condizioni in cui è stato commesso. L’arbitro è stato colpito anonimamente da tergo, senza che il responsabile avesse avvertito sul momento la necessità di rendere palese il proprio operato. Solo a seguito della sanzione comminata al capitano si è avuta resipiscenza e atto di lealtà, che però è pervenuto tardivo. La C.D. ritiene congrua la entità della squalifica comminata al calciatore Martinetti Andrea. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la decisione del G.S., già pubblicata sul C.U. n. 57; dispone addebitarsi la tassa non versata sul conto della società Ba.te.ca. Club.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it