COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VISPORT 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.FAROLFI FEDERICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara FINALE – VISPORT 2000 del 14.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VISPORT 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.FAROLFI FEDERICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2003 gara FINALE - VISPORT 2000 del 14.12.2003 L'A.C.VISPORT 2000, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra riportato provvedimento ammettendo che il calc.FAROLFI, in una fase di gioco "abbia colpito involontariamente per divincolarsi un giocatore avversario al viso, dopo essere stato preso da dietro con le mani e ripetutamente dallo stesso" "ma non c'è stata nessuna violenza da parte del ns.giocatore". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere chiaramente visto il calc.FAROLFI, capitano dell'A.C.VISPORT 2000, colpire volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al viso, causando sanguinamento ad un labbro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FAROLFI FEDERICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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